Le parti comuni del condominio appartengono a tutti i condomini in proporzione ai propri millesimi.
Il loro uso è regolato dal Codice Civile (art. 1102 e 1117 c.c.) e dal regolamento condominiale, per garantire che nessuno le utilizzi in modo da limitarne l’uso agli altri.


1. Cosa sono le parti comuni

Tra le principali parti comuni rientrano:

  • scale e pianerottoli
  • cortile e giardini
  • lastrico solare e terrazze condominiali
  • locali tecnici (centrale termica, vano contatori)
  • impianti centralizzati (illuminazione, riscaldamento, antenne TV)

2. Regole generali di utilizzo

  • Ogni condomino può servirsi delle parti comuni senza alterarne la destinazione d’uso
  • L’uso deve essere proporzionato ai diritti degli altri
  • È vietato impedire agli altri condomini il pari godimento della cosa comune

3. Uso esclusivo e concessioni particolari

L’assemblea può concedere a un condomino l’uso esclusivo di una parte comune (es. posto auto, porzione di giardino) tramite:

  • delibera assembleare
  • accordo scritto tra tutti i condomini (se la modifica è permanente)

Tali concessioni non comportano la perdita della proprietà comune, ma solo un diritto di utilizzo regolamentato.


4. Modifiche e lavori sulle parti comuni

Un condomino può eseguire lavori sulle parti comuni solo se:

  • non ne altera la destinazione
  • non pregiudica il diritto degli altri
  • rispetta eventuali autorizzazioni richieste dall’assemblea o dal regolamento

5. Casi particolari

  • Lastrico solare: se di proprietà comune, spese di manutenzione divise tra tutti; se di proprietà esclusiva, chi ne gode paga anche le spese di uso e manutenzione, oltre a una quota per le parti comuni
  • Balconi aggettanti: generalmente di proprietà esclusiva, ma frontalini e parti decorative sono comuni
  • Cortile condominiale: può essere usato per passaggio, parcheggio, giochi, se consentito dal regolamento

💡 Consiglio pratico: prima di usare una parte comune per un’attività particolare, verifica sempre cosa dice il regolamento condominiale e, se necessario, chiedi l’autorizzazione all’assemblea.