Le parti comuni del condominio appartengono a tutti i condomini in proporzione ai propri millesimi.
Il loro uso è regolato dal Codice Civile (art. 1102 e 1117 c.c.) e dal regolamento condominiale, per garantire che nessuno le utilizzi in modo da limitarne l’uso agli altri.
1. Cosa sono le parti comuni
Tra le principali parti comuni rientrano:
- scale e pianerottoli
- cortile e giardini
- lastrico solare e terrazze condominiali
- locali tecnici (centrale termica, vano contatori)
- impianti centralizzati (illuminazione, riscaldamento, antenne TV)
2. Regole generali di utilizzo
- Ogni condomino può servirsi delle parti comuni senza alterarne la destinazione d’uso
- L’uso deve essere proporzionato ai diritti degli altri
- È vietato impedire agli altri condomini il pari godimento della cosa comune
3. Uso esclusivo e concessioni particolari
L’assemblea può concedere a un condomino l’uso esclusivo di una parte comune (es. posto auto, porzione di giardino) tramite:
- delibera assembleare
- accordo scritto tra tutti i condomini (se la modifica è permanente)
Tali concessioni non comportano la perdita della proprietà comune, ma solo un diritto di utilizzo regolamentato.
4. Modifiche e lavori sulle parti comuni
Un condomino può eseguire lavori sulle parti comuni solo se:
- non ne altera la destinazione
- non pregiudica il diritto degli altri
- rispetta eventuali autorizzazioni richieste dall’assemblea o dal regolamento
5. Casi particolari
- Lastrico solare: se di proprietà comune, spese di manutenzione divise tra tutti; se di proprietà esclusiva, chi ne gode paga anche le spese di uso e manutenzione, oltre a una quota per le parti comuni
- Balconi aggettanti: generalmente di proprietà esclusiva, ma frontalini e parti decorative sono comuni
- Cortile condominiale: può essere usato per passaggio, parcheggio, giochi, se consentito dal regolamento
💡 Consiglio pratico: prima di usare una parte comune per un’attività particolare, verifica sempre cosa dice il regolamento condominiale e, se necessario, chiedi l’autorizzazione all’assemblea.
